Il Decreto Aiuti-bis rimuove in maniera quasi integrale il meccanismo della responsabilità solidale per le cessione dei crediti da bonus edilizi.
Abbiamo concluso l’ultimo articolo con un riferimento alla possibile modifica del meccanismo della responsabilità solidale in ambito di cessione del credito da bonus edilizi attraverso un emendamento in sede di conversione del decreto Aiuti-bis (clicca qui). Tale ipotesi si è tramutata effettivamente in realtà: il 13 settembre, infatti, le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno trovato la quadra sul tema approvando una proposta di modifica arrivata dal Governo.
L’emendamento 33.0.6 (clicca qui per scaricarlo) ha modificato il meccanismo di responsabilità solidale escludendo da essa, eccetto nel caso di dolo e colpa grave, i processi legati ai crediti da Superbonus110% e quelli legati ai crediti ordinari, purché maturati in seguito all’approvazione del famigerato Decreto Antifrode dell’11 Novembre 2021. Inoltre, per i crediti antecedenti questa data è stata introdotta la possibilità di avvalersi di un’asseverazione ex post che attesti l’effettiva realizzazione dell’intervento oggetto di incentivo.
La parola fine alla vicenda è stata posta dall’Aula della Camera nella giornata del 20 settembre, con l’approvazione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 115/2022.
A questo punto sarà decisivo vedere quanto ci vorrà ai diversi attori coinvolti dalla procedura di cessione del credito per recepire tale semplificazione e riorganizzarsi di conseguenza. Ciò vale in primis per l’Agenzia delle Entrate, che dovrà aggiornare (si spera in tempi brevi) la recente Circolare 23/E/2022 (clicca qui) che, a questo punto, non risulta più in linea con la legislazione, ma anche per tutti i player che trattano i crediti da incentivi fiscali in edilizia, dalle banche, agli intermediari, alle assicurazioni.
Va comunque detto che tale situazione non ha mai influito sul servizio di cessione del credito messo a punto da ANFIT SRL, che non ha mai rallentato la propria operatività.
Infine va sottolineato come anche l’emendamento in merito alle VEPA di cui avevamo parlato in precedenza (clicca qui) è stato confermato, con la conseguente modifica del DPR 380/2001 e l’inserimento tra le attività di edilizia libera dell’installazione delle vetrate panoramiche amovibili.
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