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Risoluzione 34 Agenzia delle Entrate: estensione Ecobonus e Sismabonus

Pubblicata la risoluzione 340/2020 dell’Agenzia delle Entrate che fa cadere importanti limitazioni alla fruibilità dell’Ecobonus.

Importanti novità dall’ Agenzia delle Entrate: pubblicata la risoluzione N. 34/2020 (clicca qui per scaricarla), avente per oggetto “Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) – Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali”. Essa stabilisce l’applicabilità di Ecobonus e Sismabonus agli interventi su immobili diversi da quelli strumentali.

Dopo anni di contrasto all’allargamento del bacino di riferimento dei bonus in edilizia, questo documento apre alla possibilità di beneficiare delle detrazioni per interventi relativi a qualsiasi tipo di edificio. Tutto ciò rappresenta un importante traguardo e l’accoglimento di una richiesta che tutta la filiera e le Associazioni del serramento portano avanti da anni.

La risoluzione comporta de facto un ampliamento notevole del mercato dei bonus in edilizia, introdotto nello specifico attraverso questo passaggio: “si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali””.

Per quanto riguarda l’Ecobonus, questa presa di posizione rappresenta il punto di arrivo di un percorso travagliano iniziato con la risoluzione 303/2008 (clicca qui per scaricarla), in cui l’AdE aveva esplicitamente impedito di applicare l’incentivo agli interventi eseguiti su immobili merce da società di costruzione e ristrutturazione. Era poi seguita la risoluzione 340 dello stesso anno (clicca qui per scaricarla), in cui l’Agenzia aveva stabilito che le società esercenti attività di pura locazione non potessero essere ammesse a beneficiare dell’Ecobonus, adducendo come ragione il fatto che l’incentivo era stato pensato per essere rivolto esclusivamente agli utilizzatori degli immobili, e non a coloro che ne fanno commercio.

Tale posizione è stata poi messa in dubbio da varie sentenze della Corte Suprema, in cui la distinzione tra immobili merce e patrimonio veniva considerata non rilevante. L’Agenzia delle Entrate, ora, si è adeguata espressamente a questo principio, facendo cadere qualsiasi limitazione legata alle categorie di immobile o di proprietario.

In conclusione, quindi, Ecobonus e Sismabonus, per ragioni di interesse pubblico al risparmio energetico e alla messa in sicurezza degli edifici, diventano applicabili a un parco edilizio fortemente allargato.

 

 

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