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Agenzia delle Entrate: novità su bonus fiscali e cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due documenti di rilievo per il mondo della serramentistica e dell’efficienza energetica: la risoluzione 46/E del 18/04/2019 sul legame tra l’invio ad ENEA dei dati sull’intervento e l’erogazione del bonus fiscale, e il Provvedimento 100372 del 19/04/2019 sul tema della cessione del credito in relazione ai singoli edifici privati.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso le sue Circolari, Risoluzioni, Protocolli, etc. è spesso fonte di importanti indicazioni in materia normativa e questa regola vale anche per il mondo delle finestre. In questo articolo, che esce in concomitanza con la fine di Aprile, vengono descritti i due documenti di maggior importanza (per il settore dei serramenti) pubblicati dall’Agenzia nell’ultimo mese. Il primo è la risoluzione 46/E del 18/04/2019 sul legame tra l’invio ad ENEA dei dati sull’intervento di ristrutturazione e l’erogazione del bonus fiscale ad essi collegato, mentre il secondo è il Provvedimento 100372 del 19/04/2019 sul tema della cessione del credito in relazione ai singoli edifici privati.

Di seguito vengono presentati questi due documenti evidenziandone i punti salienti.

Decadenza del Bonus fiscale in caso di mancato invio dei dati ad ENEA?

La Risoluzione 46/E del 18/04/2019 fornisce chiarimenti in merito a cosa accade nel caso in cui non sia rispettato l’obbligo di trasmissione dei dati in relazione ad interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico. Essa stabilisce che la mancata comunicazione ad ENEA dei dati non comporta il venir meno del diritto al bonus. Questa indicazione deriva dal fatto che, a fronte dell’obbligo di trasmissione dei dati non sono indicate sanzioni per il mancato adempimento di tale indicazione. La richiesta di chiarimento ricevuta dall’Agenzia delle Entrate è scaturita in seguito all’emanazione della Legge di Bilancio 2017. Essa ha infatti introdotto, a partire a partire dal 01/01/2018, l’obbligo di trasmissione dei dati ad ENEA tramite un apposito portale (della cui version 2019 si parla in un articolo precedente), con lo scopo di monitorare al meglio il risparmio energetico conseguito attraverso gli interventi.

Per motivare questa presa di posizione l’Agenzia ricorda come il testo di legge di riferimento per la decadenza del diritto agli sgravi è il Decreto interministeriale 41/1998 e che all’interno di tale testo, tra le condizioni di decadenza del diritto, non è indicato il mancato invio dei dati ad ENEA.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è in linea con quanto già indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Infine l’Agenzia delle entrate specifica che questa situazione riguarda solo le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e non quelle legate alla riqualificazione energetica degli edifici.

Cessione del credito per interventi su singole unità immobiliari

Il Provvedimento 100372 del 19/04/2019 disciplina la possibilità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, della cessione del credito in favore dei fornitori per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Questo documento, molto atteso in quanto regolamenta una possibilità che prima non era prevista dalle normative, stabilisce:

  • che la cessione del credito possa avvenire in relazione solo ad interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari avvenuti nel periodo 01/01/2018-31/12/2019;
  • che i dati relativi agli interventi avvenuti tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018 devono essere trasmessi all’Agenzia nella finestra temporale che va dal 07/05/2019 al 12/07/2019;
  • che il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018 è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 05/08/2019 e comunque dopo l’accettazione del credito stesso nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
  • i dati da trasmettere all’Agenzia: denominazione e codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile, l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • le figure nei confronti della quali la cessione del credito può avvenire: fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diverse dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e istituti di credito e intermediari finanziari;
  • che il credito di imposta può essere nuovamente dopo la procedura appena descritta;
  • che il mancato invio della comunicazione rende inefficacie la procedura di cessione del credito.

Il tema della cessione del credito derivante da bonus fiscali è affrontato anche nel DL Crescita e costituisce un tema molto spinoso nel settore, in quanto rischia di fare ricadere i costi finanziari dei bonus stesso sulle imprese del settore, soffocandone la maggior parte in favore di pochi competitor di dimensioni particolarmente importanti e che presentano elevati crediti di imposta da compensare.

 

Per completezza si riportano ai seguenti link sia il testo della Risoluzione 46/E del 18/04/2019, che il testo del Provvedimento 100372 del 19/04/2019 ed il modulo per poter richiedere la cessione del credito.

 

 

 

 

 

 

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