fbpx

AdE pubblica le guide alle agevolazioni per la dichiarazione dei redditi 2024

Analisi delle guide alle agevolazioni fiscali in edilizia per la dichiarazione dei redditi 2024: focus su quelle di interesse per il settore.

Il 30 Maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito (clicca qui) le guide dedicate alle varie agevolazioni da inserire nella dichiarazione dei redditi 2024. Tra i 13 documenti sviluppati a questo scopo, ve ne sono 3 incentrati su agevolazioni fiscali in edilizia, nello specifico riferiti alle spese relative a interventi di Recupero del patrimonio edilizio (ricomprendenti Bonus Ristrutturazione, Sisma Bonus, Bonus Verde, Bonus Facciate e Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche), Riqualificazione energetica e Superbonus.

Di seguito ricapitoliamo i principali passaggi riferiti agli incentivi più rilevanti in relazione al nostro settore, ovvero Bonus Ristrutturazione, Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche ed Ecobonus. Tutto ciò tralasciando volutamente i riferimenti a modalità di fruizione delle agevolazioni diversi da quello classico della detrazione.

 

L’incentivo previsto per il Recupero del patrimonio edilizio, comunemente detto Bonus Ristrutturazioni o Bonus Casa, è caratterizzato da una aliquota base del 36%, elevata al 50% dal 26 giugno 2012 e destinata a tornare al 36% a partire dal 01/01/2025 in conseguenza di quanto previsto dalla Legge 67/2024 (clicca qui).

Tali livelli di incentivo riguardano gli interventi rivolti effettuati in relazione a parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

Le agevolazioni sono ripartite in 10 rate annuali di pari importo e, in applicazione del criterio di cassa, spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute. Di conseguenza, la detrazione compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati.

A livello di beneficiari, l’incentivo spetta ai soggetti che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Nello specifico i soggetti legittimati sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi di fatto;
  • futuro acquirente.

 

Per quanto riguarda gli Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, l’articolo 119-ter inserito dalla Legge di Bilancio 2022 nel testo del DL Rilancio ha previsto uno specifico regime di agevolazioni a partire dal 01/01/2022, detto Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche.

Tale agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, infissi esterni.

In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.

Possono fruire di questo strumento le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra

professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella

misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000€ per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Pertanto, ad esempio, qualora l’intervento riguardi un edificio in condominio, ciascun condòmino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

In applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel 2023 è possibile fruire delle agevolazioni anche in presenza di un intervento iniziato nel 2022 per le cui spese, sostenute in tale anno, si è fruito della detrazione del 50% oppure del Superbonus, in quanto intervento trainato effettuato congiuntamente ad interventi trainanti di efficienza energetica o antisismici.

Ciò implica, ad esempio, che, con riferimento alle spese sostenute nel 2023, per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, già avviati in anni precedenti (in vigenza del Superbonus) congiuntamente ad interventi trainanti di efficientamento energetico, è possibile, alternativamente:

  • continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000€, comprensivo anche delle spese sostenute negli anni precedenti per il medesimo intervento trainato;
  • fruire della detrazione prevista nella misura del 75% delle spese sostenute e, comunque, nel limite di 50.000€.

Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000€.

 

Passiamo, quindi, all’incentivo pensato per premiare il risparmio energetico, comunemente detto Ecobonus. Tali agevolazioni sono state introdotte dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n.296 del 2006, che ne ha delineato l’ambito di applicazione con riguardo ai soggetti beneficiari, alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante, nonché alle modalità di fruizione della detrazione.

I soggetti aventi diritto alla detrazione, che devono possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo, sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi di fatto di cui all’art.1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016;
  • promissario acquirente.

In via generale, per le agevolazioni in esame, diversamente da quanto previsto per quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stabilito un limite di detrazione, variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile all’agevolazione.

Per l’anno 2023 è confermata la riduzione della detrazione al 50%, (introdotta dal 1º gennaio 2018), per le spese sostenute riguardo a interventi effettuati su singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari, l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per avere accesso a questa tipologia di detrazioni i contribuenti devono acquisire e conservare l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. D’altra parte, però, a partire dall’11 ottobre 2009 è prevista la possibilità di sostituire l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.

L’asseverazione, in caso di sostituzione finestre e infissi, può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti richiesti.

Successivamente all’esecuzione degli interventi, il contribuente deve richiedere ad un tecnico abilitato l’attestato di certificazione/prestazione energetica (non richiesta in caso di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari).

Le spese relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio e alle spese sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico, rientrano all’interno del novero delle voci coperte dall’agevolazione.

In quest’ambito gli infissi sono considerati comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio. Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è agevolabile la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma viceversa è da ritenersi agevolabile, se a seguito dei lavori, tali indici si riducono ulteriormente.

 

QUALITY
ANFIT
LABEL
ENERGETICO
POLIZZA
ASSICURATIVA