Con il presente Anfitinforma vi comunichiamo che l’art. 21, comma 4, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act), entrato in vigore il 24 settembre 2015, stabiliva che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla suddetta data non sarebbe più stata obbligatoria la tenuta del Registro Infortuni.
Pertanto, con decorrenza dal 23 dicembre scorso è cessato tale obbligo.
Per la denuncia di infortuni e malattie professionali, i medici che per primi diagnosticano tali eventi dovranno trasmettere telematicamente all’Inail la relativa certificazione.
L’Inail, dal canto suo, con la circolare n.92 del 23 dicembre scorso (clicca qui), in considerazione di tali modifiche, e al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo al soppresso registro, ha realizzato un “cruscotto” nel quale sarà possibile consultare – da parte dell’Organo di Vigilanza – gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso.
I datori di lavoro, per permettere agli organi di vigilanza di conoscere l’andamento infortunistico aziendale, dovranno comunque conservare il Registro per almeno cinque anni.