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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge 67 conversione del DL 39/2024

Pubblicata la Legge 67/2024 di conversione del DL 39/2024. Analizziamo le importanti variazioni nel testo della Legge rispetto a quello del DL.

La pubblicazione del DL 39/2024 ha rappresentato il passaggio legislativo più importante di quest’anno per il settore (clicca qui). Senza tornare sulle modalità e le tempistiche che hanno portato al testo iniziale del DL, andiamo a concentrarci sulla conversione del testo, che ha portato con sé sia importanti conferme, sia importanti integrazione/modifiche.

Nella giornata del 28/05/2024, infatti, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del DL 39 con l’identificativo Legge 67/2024 (clicca qui).

In termini di impatto sul comparto di interesse, si segnalano due principali novità rispetto al testo del 29 marzo scorso: la “spalmatura” dell’orizzonte temporale per la fruizione dei crediti derivanti da Superbonus, Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche e Sismabonus, e la modifica dell’aliquota di riferimento per il Bonus Ristrutturazione.

La prima modifica di impatto rilevante per il settore è disciplinata dall’Articolo 4-bis, che si struttura attraverso 7 commi:

  1. Il primo stabilisce che banche, intermediari finanziari e simili non possano più compensare i crediti da bonus edilizi con i contributi previdenziali.
  2. Il secondo precisa gli effetti che si possono verificare in caso di violazione del comma 1.
  3. Il terzo dispone che i contenuti dei commi 1 e 2 si applichino alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
  4. Il quarto, ovvero il comma più impattante del nuovo articolo 4-bis, stabilisce che per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero dal 2024, in relazione a Superbonus, Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche e Sismabonus, le detrazioni dovranno essere ripartite in dieci quote annuali di pari importo.
  5. Il comma 5 abolisce la coincidenza di orizzonti temporali per la fruizione degli incentivi fiscali in forma di detrazione diretta o tramite le opzioni alternative. Infatti, per questa seconda casistica, stabilisce che i crediti relativi a Superbonus e Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche siano ripartiti in 4 rate di pari importo, mentre quelli relativi a Sismabonus siano ripartiti in 5 rate di pari importo. In altre parole l’obbligo di ripartizione decennale viene limitato solo al caso della fruizione diretta in detrazione dell’incentivo
  6. Il comma 6 stabilisce che per banche, intermediari finanziari e simili le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative Superbonus, Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche e Sismabonus, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. Inoltre è previsto che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. D’altra parte, è previsto che le disposizioni contenute in questo comma non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni
  7. Il comma 7, infine, impone che, a partire dall’entrata in vigore del testo, non sia consentito l’esercizio dello strumento della cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus di cui comma 2 del medesimo articolo 121.

La seconda principale novità che distingue il testo definito rispetto a quello del DL del 29 marzo, è contenuta nel comma 8 dell’articolo 9-bis, che introduce il nuovo comma 3-ter all’articolo 16-bis del DPR 917/1986. Esso modifica l’aliquota del Bonus Ristrutturazione/Bonus Casa per il periodo 2028-2033, facendola prima tornare al 36% e, successivamente, abbassandola al 30%. In altre parole tale indicazione comporta la seguente successione di regimi temporali:

  • fino al 31 dicembre 2024 aliquota al 50% e limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
  • dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 aliquota al 36% e il limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare;
  • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 aliquota al 30% e limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare.

Il comma 8 dell’articolo 9-bis porta quindi con sé due effetti estremamente impattanti: il regime che attualmente caratterizza il Bonus Ristrutturazione (aliquota al 50% e limite di spesa per u.i. a 96.000 €) non viene rinnovato e, a partire dal 01/01/2028 viene addirittura rivisto al ribasso sia in termini di livello di aliquota, sia di limite di spesa per u.i..

Il quadro delineato dalla Legge di conversione del DL 39/2024, e in particolare dai due passaggi sopra evidenziati, colpisce duramente e nuovamente il settore dell’edilizia. Risulta sempre più complicato comprendere come l’esecutivo intenda conciliare questa linea politica di contrasto all’incentivazione degli interventi edilizi e il recepimento della Direttiva EPBD IV, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea (clicca qui), e che dovrà trovare posto nell’ordinamento italiano entro due anni.

 

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