L’obbligatorietà della Marcatura CE (e della relativa DoP) è posta in evidenza da parte di ENEA nell’apposito vademecum dedicato ai serramenti.
Il 24 Aprile 2011 è entrato in vigore in tutti gli stati membri dell’Unione Europea il Regolamento 305/2011. Il testo prevedeva un parziale transitorio, che si è comunque concluso il 31 Luglio 2013. Da allora è trascorso poco più di un decennio, ma la disciplina in materia (per altro oggetto di un faticoso percorso di revisione in sede Europea) a volte tutt’ora risulta non adeguatamente conosciuta. Per portare in primo piano l’importanza di questi aspetti, il legislatore italiano ha esplicitamente collegato il tema della Marcatura CE e della DoP a quello delle incentivazioni fiscali.
ENEA ha progressivamente portato sempre in maggior evidenza questo aspetto, come dimostrano i periodici aggiornamenti dei relativi vademecum. Per quanto riguarda il settore degli infissi, ciò è testimoniato in particolare dalla revisione del Marzo 2020 (clicca qui). In quell’occasione ENEA ha esplicitamente subordinando la possibilità di accedere all’Ecobonus non solo al fatto che il prodotto che genera l’incentivo sia (correttamente) Marcato CE, ma anche al fatto che disponga di adeguata Dichiarazione di Prestazione (DoP).
Nel dettaglio, tale puntualizzazione ha comportato il passaggio dalla formulazione che prevedeva di fornire “schede tecniche di prodotto e Marcatura CE” a quella che impone di fornire “schede tecniche di prodotto e Marcatura CE con relative Dichiarazioni di prestazione (DoP)”.
A riguardo, è bene ricordare che, nello specifico, la Marcatura CE sui serramenti è obbligatoria da 10 anni, che la consegna della DoP rientra a pieno titolo in tale obbligo e che la violazione di questa procedura costituisce un reato, punibile con sanzioni di rilievo, come prescritto dal DM 106/2017 che definisce proprio il regime sanzionatorio in relazione alla violazione dei termini del Regolamento 305/2011 sulla Marcatura CE dei prodotti da costruzione.
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