Stiamo parlando della detrazione fiscale del 75% per le barriere architettoniche introdotta con la Legge di bilancio 2022.
Per questo sgravio fiscale, a differenza degli altri bonus per l’edilizia, è ancora possibile usufruire di sconto in fattura e cessione del credito.
Per questo Anfit, l’associazione di categoria dei produttori di finestre italiani, ha annunciato che “dopo l’ormai collaudata esperienza nell’ambito del servizio di sconto in fattura e cessione del credito per Ecobonus 50% e Bonus Ristrutturazione 50%”, offre ora “la possibilità di estendere tali opportunità anche al Bonus Barriere architettoniche 75%”.
“Questa scelta è volta a mettere a disposizione delle aziende la possibilità di offrire sconto in fattura e/o cessione del credito a tutti coloro che vogliono migliorare lo stato del patrimonio edilizio sotto l’aspetto dell’accessibilità e della fruibilità dei luoghi da parte delle persone in condizioni di disabilità”, spiega l’associazione.
Del Bonus Barriere architettoniche, come avevamo spiegato, si può usufruire anche se nell’immobile non risiedono disabili.
Oltre che per ascensori, rampe, eccetera, la detrazione al 75% si può utilizzare per un ventaglio molto ampio di lavori, come per ristrutturare il bagno o rifare gli infissi, a condizione che l’intervento rispetti le prescrizioni tecniche del dm 236/1989 sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Per gli infissi, queste prevedono che l’altezza delle maniglie sia compresa tra 100 e 130 cm (consigliata 115 cm) e che, nelle finestre, lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile sia opportunamente sagomato e protetto e le ante si possano usare esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
Come da risposta 461/2022 delle Entrate, gli interventi per rimuovere le barriere architettoniche incentivati al 75% possono essere sia condominiali che riguardare le singole unità immobiliari e l’agevolazione copre tutte le spese accessorie.
Altro vantaggio è l’Iva ridotta: come precisa l’Agenzia delle entrate nella consulenza giuridica 18/2019, per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche l’aliquota Iva da applicarsi è del 4% (e non occorre che l’acquirente sia portatore di handicap).
Tornando alla detrazione del 75%, essa è valida per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
I limiti di spesa sono di 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti; 40.000 euro per ogni unità immobiliare in condomini da due a otto unità immobiliari e 30.000 euro per abitazione in quelli con più di otto unità immobiliari.
Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022: è la stessa maggioranza semplificata prevista per il “Superbonus”).
Come già detto, per questa agevolazione si può ancora optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente o per il cosiddetto sconto in fattura, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati.