La Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento che esclude dal blocco della cessione del credito i lavori in edilizia libera con contratto ante 16/02.
Il Decreto Blocca Cessioni DL 11/2023 ha rappresentato un fulmine a ciel sereno per tutto il mondo dell’edilizia incentivata. Quel documento, sviluppato sull’onda di indiscutibili considerazioni contabili (clicca qui), ha causato uno sconquasso del settore non ancora riassorbito a quasi un mese e mezzo di distanza.
Il DL ha causato problematiche di almeno 3 diverse tipologia: quelle di concetto, in sostanza sulla correttezza dell’eliminazione degli strumenti alternativi di sconto e cessione dei crediti, quelle temporali, con la modifica oggi-per-domani della legislazione, e quelle pratico-procedurali, con la totale assenza di chiarezza su come gli effetti del documento ricadessero sul mondo dell’edilizia libera.
Per quanto riguarda il terzo aspetto, il processo di conversione (che si concluderà entro 60 giorni dalla pubblicazione) sta dando l’opportunità di apportare i necessari chiarimenti. Nello specifico, la Commissione Finanze della Camera ha approvato alcuni emendamenti che, tra le altre cose, affrontano il tema della data di inizio lavori per gli interventi in regime di edilizia libera.
Per comprendere a pieno l’importanza di questa indicazione, facciamo un passo indietro. Il DL 11/2023 ha bloccato le opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito derivante dagli incentivi in edilizia, escludendo le lavorazioni già in corso. È quindi risultato evidente come il capire se una lavorazione si potesse o meno considerare in corso al 16/02/2023 sia diventato un aspetto fondamentale. Tale verifica è risultata automatica nel caso di lavori soggetti a titolo edilizio (CILA, SCIA, CILAS, etc.), mentre le caso dell’edilizia libera aziende e clienti si sono trovati in una sorta di limbo.
Fin da subito la problematica è stata portata all’attenzione del mondo politico, sia tramite comunicazioni apposite (clicca qui), sia negli incontri romani dedicati al tema (clicca qui). Ora queste indicazioni sono state raccolte dell’esecutivo e messe nero su bianco attraverso un emendamento apposito che recita:
All’articolo 2 comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), aggiungere le seguenti parole: “oppure, nel caso di lavori non ancora iniziati,
sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d) e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.».
In sostanza, per interventi come la sostituzione dei serramenti o delle caldaie, l’emendamento stabilisce che la stipula di un accordo vincolate tra le parti sia sufficiente per essere esclusi dal perimetro di applicazione del DL, a patto che questa condizione sia coperta da apposita autocertificazione.
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