La Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato invio della comunicazione ENEA comporta la perdita al diritto dell’Ecobonus.
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza 34151/2022 (clicca qui per scaricarla) si è espressa in merito al collegamento tra la fruizione delle detrazioni fiscali derivanti dall’Ecobonus e l’invio della comunicazione ENEA relativa all’intervento che le ha generate.
La fattispecie origina da un intervento di installazione di pannelli fotovoltaici che ha generato Ecobonus 65%. In relazione a esso il contribuente ha tardivamente trasmesso la comunicazione in merito al risparmio energetico conseguito a ENEA e, per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate gli ha negato il diritto all’incentivo. Il privato si è opposto alla decisione dell’Agenzia e ciò ha dato il via a un iter di ricorsi e contro-ricorsi che hanno coinvolto la Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale, fino ad arrivare alla Cassazione. Le diverse sentenze si sono tra loro contraddette più volte, ma quella della Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda stabilendo che la posizione corretta fosse quella dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico la suprema corte ha evidenziato come, secondo il DM 19/02/2007, l’invio della comunicazione ENEA nei tempi previsti rientri tra gli adempimenti obbligatori per l’ottenimento dell’incentivo e, quindi, che il mancato o il tardivo invio costituisca causa ostativa alla concessione dell’Ecobonus.
Tale indicazione cozza con quanto stabilito a riguardo dalla stessa ENEA nella FAQ 6E del 2019 (clicca qui per scaricarla), in cui l’Ente, richiamando la Legge 44/2012, stabiliva che il mancato invio della pratica ENEA determinasse una sanzione, ma non la perdita dell’incentivo.
Una disciplina specifica è invece dedicata al Bonus Ristrutturazione, per cui l’obbligo dell’invio della pratica ENEA è obbligatorio dal 2018. In merito, l’Agenzia delle Entrate, ha ribadito in più sedi (risoluzioni, circolari, etc.) che il mancato invio della comunicazione ENEA non comporta la perdita dell’incentivo. Sempre in relazione a quest’ultimo strumento di incentivo, si precisa comunque che per alcune tipologie di intervento la pratica ENEA è tutt’ora non richiesta. Classico esempio in materia è dato dalla sostituzione di persiane e tapparelle, per cui la FAQ 4E ENEA-MiSE (clicca qui) ha stabilito la non necessità di redigere la pratica ENEA.
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