Per poter usufruire di alcuni bonus casa è necessario che l’immobile oggetto dei lavori appartenga a una determinata categoria catastale. Se per quanto riguarda l’ecobonus, infatti, non vi sono limitazioni di alcun genere in materia di categoria catastale, diversa è la questione del bonus ristrutturazioni, il più diffuso e conosciuto dei bonus casa.
Per quanto riguarda l’ecobonus tradizionale non vi è limitazione. Gli immobili appartententi a qualsiasi categoria catastale possono usufruire dell’ecobonus. Che si tratti di abitazioni di lusso, uffici o residence non cambia nulla. L’importante che si rispettino determinati requisiti che hanno a che fare con la presenza dell’impianto di riscaldamento o la prestazione minima dei prodotti
Diversa è la situazione per il bonus ristrutturazione che può essere utilizzato per la ristrutturazione di abitazioni ed edifici a destinazione residenziale. Quindi sono esclusi gli edifici che rientrano nelle altre categorie catastali, ovvero B, C, D, E, F e le sottocategorie.
Quindi ad usufruire del bonus del 50% sono gli immobili appartenenti alla Categoria A, ovvero unità immobiliari residenziali, con le relative pertinenze. Ma attenzione, perché ad essere esclusi sono gli edifici della categoria A/10 che corrisponde agli uffici.
Diverso è il caso del superbonus 110. Possono usufruire della detrazione più importante le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali A/2 -A/3 -A/4 -A/5 -A/6 -A/7 -A/11, escluse quindi le abitazioni di lusso rientranti nella A/1 e nella A/8. A queste si aggiungono anche gli immobili rientranti nelle categorie catastali F/2 e F/4 e quelli in B/1 – B/2 e D/4 (sempre e quando in essi si svolgano attività assistenziali o di tipo sociosanitario)
L’associazione ANFIT ha elaborato una tabella di facile comprensione in cui mette a confronto l’ecobonus tradizionale con il bonus ristrutturazioni, qui definito come bonus casa.