L’obbligo non è previsto nel caso in cui la posa non sia a carico dell’impresa edile, ma del serramentista
Mercoledì 1 Giugno 2022
Da venerdì 27 maggio scorso è entrato in vigore l’obbligo dell’applicazione di CCNL Edile (e della relativa verifica di congruità del DURC) per ottenere gli incentivi fiscali in edilizia in relazione a commesse di dimensioni superiori a 70.000 €.
Tale prescrizione, fortemente voluta dal Ministero della Giustizia, è stata introdotta in prima battuta attraverso il famoso Decreto Legge Sostegni Ter (convertito in Legge 25/2022), poi modificato attraverso il Decreto Taglia Prezzi (convertito in Legge 51/2022).
Questo adempimento prevede che, in relazione ai lavori indicati nell’Allegato X del D. Lgs. 81/2008 che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila euro, gli incentivi fiscali vengano erogati esclusivamente se le imprese coinvolte applicano i CCNL del settore edile.
Tale condizione deve essere dimostrata attraverso apposita indicazione nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture e deve essere verificata in sede di rilascio del visto di conformità.
Sorge quindi spontanea una domanda: la nuova regolamentazione impatta sul settore dei serramenti? Per capirlo, spiega l’associazione ANFIT, è necessario partire dall’analisi del suddetto Allegato X. Esso indica le tipologie di lavorazione di interesse, ma in modo estremamente generale. Per scendere più nello specifico ci viene in aiuto una serie di FAQ (clicca qui) recentemente pubblicata dalla CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili). Tra gli altri aspetti, il documento, attraverso la FAQ n° 2, affronta proprio il tema della ricomprensione o meno della posa dei serramenti nel campo di applicazione del DURC di congruità. Il testo recita:
Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?
Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera. Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.
In altre parole ciò significa che l’obbligo di applicazione del CCNL Edilizia (e la relativa verifica di congruità sulla spesa legata alla mano d’pera) per l’ottenimento dei bonus fiscali in relazione all’installazione di serramenti è presente esclusivamente nel caso in cui l’operazione venga effettuata direttamente dall’impresa edile attraverso i propri dipendenti. Viceversa, nel caso in cui la posa non sia a carico dell’impresa edile, ma del serramentista, tale vincolo viene a cadere.
Questa precisazione specifica riprende la logica introdotta con le modifiche al precedente testo di Legge introdotte dal Decreto Taglia Prezzi. Quest’ultimo, infatti, ha stabilito che l’obbligo di DURC di congruità riguardi esclusivamente le imprese che svolgono lavori edili ed escludendo quelle che svolgono lavorazioni differenti.
Tale modifica è in larga parte frutto dell’azione di FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le costruzioni), che anche su indicazione di ANFIT ha evidenziato come in cantiere operino anche imprese diverse da quelle edili.
http://www.anfit.it/news/ccnl-incentivi-edilizia-serramenti
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