7 Aprile 2022
Anfit, associazione nazionale che tutela la finestra Made in Italy, nel suo primo intervento come Guest Editor del mese di aprile ci parla dello sconto in fattura e cessione del credito da bonus edilizi, con particolare attenzione all’evoluzione legislativa e operatività
ANFIT, associazione nazionale che tutela la finestra Made in Italy, si rivolge a tutti i serramentisti e più in generale a tutte le Aziende che fanno parte della filiera del serramento, a prescindere dai materiali utilizzati per realizzare i prodotti. D’altra parte, l’Associazione supporta progettisti e professionisti dell’edilizia, fornendo indicazioni e consulenza tecnica e indirizzandoli verso Aziende di comprovata capacità. In questo primo appuntamento come Guest Editor del mese di aprile ci parla dello sconto in fattura e della cessione del credito da bonus edilizi. con particolare attenzione all’evoluzione legislativa e all’operatività.
Il principale riferimento a oggi: il DL 34/2020 e l’articolo 121
Cessione del credito e sconto in fattura sono strumenti per la fruizione dei crediti fiscali da tempo presenti nella legislazione italiana, ma sono finiti sotto la luce dei riflettori in seguito all’emanazione della Legge 77/2020 di conversione del “Decreto Rilancio” DL 34/2020. L’ormai famosissimo articolo 121 in esso contenuto ha ridefinito la disciplina legata a questi strumenti e alla loro applicazione in relazione ai bonus edilizi, allargandone enormemente la possibilità di utilizzo da parte di aziende e clienti. In sostanza si è passati da una situazione in cui cessione e sconto erano riservati ad alcune limitate condizioni e categorie, a un quadro in cui possono farvi riferimento la maggior parte degli utenti.
L’origine e l’evoluzione della disciplina
La materia della cessione del credito dei bonus derivanti da interventi edilizi è sempre stata caratterizzata da modifiche continue, solitamente accoppiate a progressivi allargamenti del campo di applicazione.
Il testo che inizialmente ha rappresentato il riferimento sul tema è stato il DL 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013, con particolare riferimento all’articolo 14. La Legge di Bilancio di dicembre 2015, infatti, ha aggiunto il comma 2-ter al suddetto articolo 14, prevedendo la possibilità per i soggetti ricadenti nella cd. no tax area di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese legate agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità attuative di questo nuovo strumento sono state definite successivamente attraverso un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (43434/2016).
Questo passaggio ha introdotto la possibilità di ricorrere alla cessione del credito per una limitata platea di persone (no tax area), per una limitata platea di interventi (efficienza energetica in condominio) e per un limitato numero di volte (solo una, dal cliente al fornitore).
Il passo successivo è stato rappresentato dalla Legge 232/2016 che ha aggiunto all’articolo 14 il comma 2-sexies. Esso ha introdotto la possibilità di cedere crediti ai fornitori che hanno effettuato gli interventi con facoltà di successiva cessione del credito, ma con l’esclusione da questo meccanismo di istituti di credito e intermediari finanziari. Anche in questo caso le modalità attuative sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (108577/2017).
Questo passaggio, ha sdoganato il concetto di cessione successiva o a catena, ma tenendo fuori dal recinto gli istituti bancari e finanziari.
Il DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 96/2017, ha poi sostituito il comma 2-ter del suddetto articolo 14 con il proprio articolo 4-bis, comma 1, lett. a). Esso ha permesso ai soggetti che ricadono nella no tax area di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali oltre che ai fornitori che hanno effettuato i lavori anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Inoltre ha introdotto la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area di cedere la detrazione anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Tale possibilità è, invece, rimasta preclusa ai contribuenti diversi dai soggetti che si trovano nella no tax area, per i quali è stata confermata la possibilità di cedere sotto forma di credito solo la detrazione spettante per gli interventi di cui al citato comma 2-quater dell’articolo 14. Anche in questo caso un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di applicazione, sostituendo il precedente Provvedimento 108577/2017.
Questo passaggio ha introdotto la possibilità di cessione, seppur limitata alla no tax area, alle banche.
La Legge di Bilancio 2018 ha, poi, esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, mantenendo per il resto la stessa impostazione introdotta dal decreto del 2017.
Questo passaggio ha modificato la platea degli interventi che potevano ambire alla cessione, introducendovi le singole unità immobiliari precedentemente non previste.
Il quadro è nuovamente mutato, con grande scompiglio, in seguito al DL 34/2019 e in particolare al suo articolo 10. Esso, attraverso l’aggiunta del comma 3.1 al solito articolo 14, ha introdotto lo sconto in fattura, cioè la possibilità per gli aventi diritto alle detrazioni di optare in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Ciò in relazione sia alle detrazioni derivanti da efficientamento energetico, sia a quelle derivanti dall’adozione di misure antisismiche. Anche in questo caso è seguito un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (66057/2019) in materia di modalità applicative.
Questo contestatissimo passaggio ha introdotto lo sconto in fattura in alternativa alla cessione del credito, scaricando però gli oneri di questa operazione sulle spalle delle aziende, che si ritrovavano a ricevere crediti non più cedibili a loro volta.
La Legge di Bilancio 2020 ha raccolto il forte malcontento di settore, di cui ANFIT si è fatto a più riprese portavoce, abrogando i commi 1, 2,3 e 3-ter del DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019.
Questo passaggio ha riportato la situazione a quanto definito dalla Legge di Bilancio 2018.
Qui finisce la storia e inizia l’attualità: la pandemia, il cd. Decreto Rilancio, l’articolo 121 e la rivoluzione sui bonus edilizi a cui abbiamo assistito in questi due anni.
Le ultime modifiche: il Decreto Sostegni Ter e il DL 13/2022
Durante gli ultimi due anni si sono comunque susseguite altre modifiche in materia, alcune migliorative, altre molto discutibili.
Nei primi mesi del 2022, in particolare, l’attenzione riguardo questo tema è stata totalmente assorbita dal DL 4/2022 “Decreto Sostegni Ter”, che, con l’articolo 28, è entrato a gamba tesa sulla legislazione precedente. In sostanza si è passati da una regolamentazione che consentiva la libera circolazione dei crediti tra fornitori, banche, intermediari, general contractor, etc., a un contesto in cui i crediti fiscali da bonus edilizi possono essere soggetti a un solo passaggio (aggiuntivo rispetto all’eventuale sconto in fattura).
Attraverso questo provvedimento restrittivo il Governo aveva intenzione di arginare le numerose frodi che hanno interessato la materia, ma ha ottenuto il solo risultato di bloccare parte del mercato, incapace di far fronte all’afflusso di crediti impossibili da ricedere.
Ciò ha comportato una sollevazione del comparto edilizio che, a sua volta, ha spinto l’esecutivo a intervenire nuovamente sulla materia attraverso un ulteriore provvedimento correttivo contenuto nel DL 13/2022. Quest’ultimo documento riscrive completamente il comma 1 dell’articolo 121 del DL 34/2020, aggiungendo la possibilità di ulteriori due cessioni successive alla cessione iniziale o allo sconto in fattura, purché tali passaggi avvengano tra banche e intermediari finanziari iscritti all’albo.
La situazione a oggi
Con quest’ultimo provvedimento la situazione è sicuramente migliorata e si è trovato un accettabile punto di incontro tra le esigenze di mercato e di crescita economica da una parte, e la necessità di contrastare frodi e ruberie dall’altra.
Non resta che sperare che il quadro legislativo attuale, seppur imperfetto, non subisca ulteriori cambiamenti, ma rimanga immutato almeno fino alla scadenza attualmente prevista (31/12/2024), in modo da consentire ai privati e agli operatori di potersi attrezzare e programmare gli interventi in maniera efficace.
L’operatività ieri, oggi e domani
Durante le varie evoluzioni subite dalla disciplina che regola cessione del credito e sconto in fattura dal 2020 in poi, alcuni operatori hanno rappresentato un punto di riferimento fisso e sicuro per le aziende coinvolte. Nel settore dei serramenti, e in particolare in relazione ai crediti derivanti da Ecobonus, BonusCasa e BonusFacciate, questo ruolo è stato svolto da ANFIT. L’Associazione ha messo a disposizione, tramite ANFIT SRL, il servizio di cessione e gestione del credito al fine di democratizzare questa procedura, consentendo a tutti gli associati di poter accedere a questi strumenti, a prescindere dal volume di fatturato e dai singoli rapporti con gli istituti bancari. Da Ottobre 2020 questa funzione non è mai venuta meno e, nonostante gli effetti negativi di vari provvedimenti in materia (DL anti-frodi poi trasfuso in Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni Ter, etc.), l’operatività di ANFIT SRL è sempre rimasta piena.
Se anche tu vuoi disporre di tutto questo, visita il sito www.anfit.it e richiedi informazioni in merito!