“Salta all’occhio l’assenza della proroga in relazione alle persone fisiche per le singole unità immobiliari, casistica in relazione alla quale, per una serie di ragioni, il Superbonus 110 % ha avuto particolare successo (ad es. villette)”.
Lo evidenzia l’associazione ANFIT in merito alla Legge 1 luglio 2021, n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
Questa nuova legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 160 del 6 luglio, è entrata in vigore il 7 luglio 2021.
Essa proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus 110% per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.
Gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell’agevolazione.
ANFIT ha pubblicato sul suo sito il testo completo dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, rivisto alla luce delle modificazioni introdotte dalla Legge 101/2021 e dagli altri provvedimenti che precedentemente ne hanno aggiornato il testo base (Legge 126/2020, Legge 178/2020).
In allegato il testo completo e aggiornato dell’articolo 119 del Decreto Rilancio
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Allegati dell’articolo
Art119-post-Legge-101_2021.pdf