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Ok al Superbonus 110% per la sostituzione degli infissi negli edifici vincolati

 

In caso di edifici vincolati, il singolo intervento di efficienza energetica rientra nel campo di applicazione del Bonus 110%, purché garantisca il salto di due classi energetiche o il passaggio alla classe superiore

Lunedì 3 Agosto 2020

In materia di Superbonus 110%, l’associazione ANFIT evidenzia un tema direttamente legato al mondo dei serramenti, che però fino ad ora non ha avuto molto risalto.

 

Edifici vincolati Ecobonus finestre 110
 

Il comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio stabilisce che: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

Premesso che il comma 1 è quello che stabilisce l’aliquota al 110% e che il comma 3 è quello che definisce i requisiti tecnici prestazionali per accedere ai bonus, questo passaggio comporta che, in caso di edifici vincolati, il singolo intervento di efficienza energetica rientra nel campo di applicazione del superbonus 110%, purché garantisca il salto di due classi energetiche o il passaggio alla classe superiore.

Quindi, nel caso specifico degli edifici vincolati, la singola sostituzione dei serramenti può accedere all’Ecobonus al 110%, purché vengano rispettati i requisiti energetici suddetti.

Questa specifica non riguarderà la maggior parte degli interventi, ma consente di andare a incidere anche sugli edifici situati nei centri storici italiani, che tipicamente sono soggetti a stringenti vincoli da parte dei comuni e dei beni culturali. (fonte: ANFIT)

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