Da diverso tempo ANFIT, a mezzo del CTI (Comitato Tecnico Interno), si sta confrontando con le associazioni di riferimento, con i canali istituzionali e i referenti preposti per fornire ai propri Associati le risposte più esaustive e soprattutto chiarificatrici in una situazione ove il limite dell’interpretazione è veramente sottile. È in questo campo che il ruolo e l’importanza di qualunque comunicato assumono un valore doppio.
I vademecum associativi e i comunicati delle aziende direttamente coinvolte sul tema delle detrazioni fiscali al 65% sull’allegato M del D.Lgs. 311 tendono ad essere particolarmente prudenziali, enfatizzando il ruolo e i benefici che le schermature e le chiusure oscuranti hanno, senza però chiarire le modalità di attuazione. Vi sono certezze ma anche parecchi dubbi interpretativi sull’argomento. Abbiamo creduto fondamentale, anche noi di ANFIT, far capire ai nostri Associati le difficoltà riscontrate e quindi rispondere a questo “silenzio” attorno a un tema che invece necessita di urgente chiarezza per rilanciare un mercato in forte contrazione.
ANFIT ritiene che il mondo del serramento, e parallelamente lo stesso serramentista, dovrebbero prestare molta più attenzione agli schermi di ogni tipo (solari e oscuranti) che oramai fanno parte del sistema finestra. Anche a livello associativo, oltre alla indiscussa qualità di prodotto “Made in Italy”, crescere come specialisti dell’intero foro finestra con prodotti di qualità in linea con i serramenti sarebbe una grande opportunità.
UN QUADRO GENERALE
A oggi non è stato ancora emanato il regolamento attuativo indispensabile per applicare correttamente la procedura operativa per poter fruire della detrazione fiscale. Quando il regolamento esaustivo uscirà, sarà nostra cura darne seguito con ulteriori precisazioni, fornendo supporto con modalità dedicate.
Per evitare la ripetizione di alcuni temi, riteniamo sia utile visionare la guida di FederLegno che vi inviamo come approfondimento che riporta domande e risposte particolarmente interessanti.
ALCUNI DUBBI
Partiamo dalla considerazione che “La detrazione fiscale riguarda tutte le schermature solari previste nell’allegato M del D.L. 311 del 29.12.2006: sono schermature solari i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.” Quindi tutte le considerazioni devono tener conto dell’accoppiamento con il vetro. E’ questo il dato di partenza.
La norma UNI EN 13363-1 2004 definisce la metodologia per il calcolo del rapporto tra l’energia incidente e l’energia trasmessa all’interno di una vetrata protetta da una tenda. Vengono prese in esame quattro tipologie di vetro che oggi, oltre ad essere obsolete, sono assolutamente FUORI NORMA e dunque non utilizzate dai serramentisti. Quindi, se la detrazione fiscale al 65% è un beneficio italiano, perché utilizzare una norma che presenta dei parametri non in linea con la normativa vigente?
Secondo la norma UNI EN 14501:2006 la prestazione di una schermatura solare è classificabile in classi in funzione del valore Gtot e risultante. Ma se è premiante per il risparmio energetico, perché ancora una volta si accetta un valore 0? Inserire il valore ‘zero’ per il risparmio energetico stimato, in un paese in cui i costi di raffrescamento incidono molto più che quelli di riscaldamento, lascia dubbiosi, soprattutto agli occhi dell’Europa.
Se si parla di Gtot gli esperti dicono che per scuri, persiane e tapparelle il Gtot ottiene la massima funzione schermante. Riteniamo però che vi siano prodotti non del tutto schermanti. Per le tipologie “a tessuto” occorrerebbe la dichiarazione del valore Gtot e della classe relativa emessa da parte del produttore del telo sulla base dei test di un laboratorio notificato, i cui estremi sarebbero da citare in fattura o documento di accompagnamento (meglio in fattura perché il cliente tende a perdere tutti i pezzi di carta ma le fatture no).
Anche il Gtot di scuri, persiane e tapparelle andrebbero dichiarati in fattura e idem la classe di schermatura solare per evitare pasticci.
E’ pensabile, dunque, che dovremo testare tutte le tipologie di prodotto richiamate nelle norme? Forse con l’aiuto degli esperti di settore si dovrebbe elencare con esattezza, vista la ricchezza tipologica, i prodotti che rientrano nel beneficio fiscale per far comprendere in maniera semplice e pratica all’utente finale e agli operatori ciò che rientra e ciò che non rientra. Comunque tutti i prodotti ammessi alle detrazioni sono sottoposti a marcatura CE e quindi occorre la dichiarazione di conformità.
Ma se la schermatura solare viene definita esterna, perché dunque viene contemplata la UNI EN 13120 che include prodotti da interno? E’ noto che le tende per interni, anche quelle ‘tecniche’, hanno poca incidenza sul risparmio energetico estivo e minima anche su quello invernale. In effetti diverse aziende di settore tendono a non fornire indicazioni corrette sul tema.
CONCLUDENDO
Auspichiamo che il regolamento attuativo possa uscire in tempi rapidi, ma se ci fosse bisogno di ulteriore tempo, vorremmo che almeno le Associazioni di settore venissero coinvolte. ANFIT ad esempio ha diretto interesse su prodotti tipici dell’area serramento come scuri e persiane.
Nell’attesa di una revisione e del vademecum per l’uso, il CTI rimane a Vostra completa disposizione. Chiunque avesse dubbi, domande, o desiderasse un confronto, può contattare la segreteria in forma scritta in modo da creare una serie di FAQ destinate a rispondere a tutti i Vostri quesiti in materia.
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