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Prodotti da costruzione alla prova del Decreto Legislativo n.106/2017

Entrato in vigore lo scorso settembre, il Decreto Legislativo n.106/2017, è ancora scarsamente conosciuto. Tuttavia è fondamentale per chi opera in edilizia e quindi anche nel settore dei serramenti.

Entrato in vigore lo scorso settembre, il Decreto Legislativo n.106/2017, è ancora scarsamente conosciuto. Interessa i prodotti da costruzione ed è fondamentale per chi opera in edilizia e quindi anche nel settore dei serramenti.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso anno il decreto sull’adeguamento della normativa nazionale ale disposizioni del reg. (UE) n. 305/2011m che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la dir. 89/106 CEE.  Decreto sulla qualità e la sicurezza dei materiali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2017, in attuazione della Legge di delegazione europea 2105.

Il decreto rivede interamente la normativa nazionale di settore, è stato approvato su volontà del Consiglio Sueperiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dei Trasporti, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Giustizia e Vigili del Fuoco. Il comunicato stampa pubblicato dal Consiglio dei Lavori Pubblici il 9 giugno dopo l’approvazione del provvedimento da parte del Governo, ne riassume le linee principali di intervento.

Sono: abrogazione del Dpr 246 del 1993 e del Dm 156/203, semplificazione e riordino degli adempimenti per medie piccole e micro imprese. Istituzione del Comitato nazionale di Coordinamento e dell’Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea. “Aggiornamento delle procedure per l’autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la verifica dei prodotti da costruzione”.

Introdotto un nuovo sistema sanzionatorio e di vigilanza per quanto riguarda il mercato, gli obblighi di prestazione e marcatura CE, gli operatori economici, l’impiego dei prodotti da costruzione.

 

Riportiamo l’Articolo 20 – Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

  1.  Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
  2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

Da Quotidiano Sicurezza

 

 

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