Da oggi, 07/01/2025, entra in vigore il nuovo CPR, ossia il Regolamento UE dedicato ai prodotti da costruzione 2024/3110.
Il percorso è stato lungo e travagliato, ma dopo 14 anni dalla pubblicazione del Regolamento UE 305/2011, entra oggi in vigore la nuova versione del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) UE 2024/3110.
Il testo (clicca qui per scaricarlo) sostituisce e abroga il CPR 305/2011 e rappresenta la nuova architrave del quadro regolatorio dell’edilizia in Europa, stabilendo le norme armonizzate per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione.
Il documento è in vigore da oggi in quanto è entrato a far parte della GUUE (Gazzetta Ufficiale Unione Europea) il 18 Dicembre 2024 e l’articolo 96 stabilisce che gli effetti del Regolamento stesso si devono considerare operativi dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’applicazione dei contenuti della nuova versione del CPR, invece, scatta l’8 Gennaio 2026.
Il Regolamento è costituito da un testo corposo che si sviluppa attraverso più di 100 pagine, tramite un lungo prologo (115 considerando), 96 articoli e XI allegati.
L’analisi e la presa di confidenza con ci contenuti di questo fondamentale documento richiederanno tempo e studio, ma alcuni aspetti possono essere posti in evidenza fin da ora.
Innanzi tutto, il testo è concettualmente volto ad assimilare e promuovere le transizioni attualmente in atto nel sistema: quella in ottica digitale e quella in ottica green.
Anche sulla base di tale impostazione, è stata modificata la definizione di prodotto da costruzione, passando a una accezione più ampia. Se nel CPR 305/2011 il prodotto da costruzione era definito come qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse, il nuovo Regolamento 2024/3110 ricomprende all’interno del significato di tale termini una maggior varietà di prodotti poiché identifica come prodotto da costruzione qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione.
New entry della versione 2024 del CPR è il Capo X dedicato al passaporto digitale del prodotto. La definizione del relativo sistema è rimandata a un atto delegato dedicato, ma il testo del Regolamento chiarisce già come il passaporto dovrà contenere i principali dati sul prodotto, quali dichiarazione di conformità, informazioni sulla sicurezza, indicazioni sull’uso consentito, prestazioni ambientali e dati utili per il futuro riciclo, con questi ultimi che dovranno rimanere disponibili per almeno 25 anni.
Il Capo XII, invece, è dedicato agli appalti pubblici e, tra le altre cose, alla valorizzazione dell’obbligo del rispetto di una serie di requisiti minimi di sostenibilità ambientale. In altre parole la versione 2024 del CPR, sotto questo profilo, ricalca la disciplina CAM in ambito di appalti pubblici già definita all’interno della legislazione italiana.
Passando agli allegati, e concludendo questa prima breve disamina, il IX recepisce i contenuti del recente Regolamento (UE) 2024/2769, che aveva modificato il CPR 305/2011 introducendo il nuovo sistema di valutazione 3+.
Concludendo, il giudizio sulla logica di fondo del nuovo provvedimento, ossia porre rimedio alle storture del Regolamento 305/2011 e aggiornarne i contenuti al mutato quadro tecnologico, è ovviamente positivo. D’altro canto, fino a quando le indicazioni generali del nuovo CPR non saranno tradotte in regolamentazioni pratiche e specifiche non sarà possibile esprimere un giudizio compiuto.
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